Non serve l’avvocato alla coppia di fatto dopo il ricorso congiunto al giudice sull’accordo per i figli

da | Set 3, 2015 | Anno 2015

Difesa tecnica superflua come nella separazione consensuale: recesso dal rapporto ad nutum, il giudice deve solo verificare l’adeguatezza della regolamentazione proposta nell’interesse della prole – Decreto – 28 agosto 2015

 

Quando a scoppiare è la coppia di fatto l’avvocato non serve. O meglio: per analogia con quanto avviene nella separazione consensuale è superflua la difesa tecnica dopo il ricorso congiunto dei genitori non sposati che vogliono farsi ratificare dall’autorità giudiziaria l’accordo che hanno raggiunto sul destino del figlio non ancora maggiorenne. In effetti il giudice deve soltanto verificare che la regolamentazione condivisa della responsabilità genitoriale sia davvero adeguata per il minore. È quanto emerge da un decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.

Se i genitori del minore non sono uniti dal vincolo del matrimonio, il loro rapporto può essere risolto ad nutum: il giudice non è affatto tenuto ad accertare se la crisi del rapporto affettivo sia davvero irreversibile attraverso il tentativo di conciliazione. Ecco allora che la difesa tecnica non risulta necessaria di fronte al un ricorso congiunto ex articolo 316 Cc: almeno in generale, avverte il giudice, perché ci sono essere eventuali difformi valutazioni di opportunità. Nel caso della coppia di fatto che propone una regolamentazione condivisa della responsabilità genitoriale – conclude il provvedimento – il giudice è chiamato unicamente a controllare che gli accordi fra papà e mamma siano davvero raggiunti negli interesse del minore, con un sindacato simile a quello condotto sugli accordi di separazione.