L’obbligo di deposito può essere opposto nelle cause fra le parti della locazione e non tra coniugi ai fini della relativa capacità reddituale. Anche un solo episodio di percosse può far scattare l’addebito – Ordinanza e sentenza del 14 gennaio
Il marito che occupa l’ex casa familiare in comproprietà paga metà dell’affitto che la moglie è costretta a pagare per avere un tetto, anche se lei non deposita in giudizio il relativo contratto di locazione ma si limita alle semplici ricevute. E ciò perché l’obbligo di produzione dello strumento negoziale non vale quando la causa è fra ex coniugi e la sussistenza della locazione serve ad accertare di quanto reddito disponga uno di loro. Ancora. Ai fini dell’addebito della separazione basta anche un solo episodio di percosse, se è quello che fa naufragare l’unione. È quanto emerge, rispettivamente, dall’ordinanza 430/16 e dalla sentenza 433/16, pubblicate il 14 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione.