Nonostante l’affido condiviso il separato neo-testimone di Geova non può portare con sé il figlio al Tempio – Sentenza del 4 novembre 2013

da | Nov 6, 2013 | Anno 2013

Inopportuno lo stravolgimento del credo religioso dopo la conversione del genitore se il minore cresciuto nella famiglia cattolica non può ancora scegliere da solo

L’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro. In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti. Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe pregiudizievole per l’interesse del minore, non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.

Il genitore che si converte al credo dei testimoni di Geova dopo la separazione dei coniugi in affido condiviso non può portare i figli alle adunanze dei Regno, laddove i minori sono cresciuti in un contesto connotato dal credo cattolico e non risultano ancora in grado di compiere una scelta confessionale autonoma. È quanto emerge dalla sentenza 24683/13, pubblicata il 4 novembre dalla prima sezione civile della Cassazione.