Nonostante la Cassazione assegno alla casalinga over 50 perché ormai non può più trovare lavoro

da | Ott 6, 2017 | Anno 2017

Anche dopo l’addio al criterio del tenore di vita da riconoscere il trattamento alla donna che si è occupata sempre della casa e potrebbe aspirare solo a mansioni che richiedono un impegno fisico – Sentenza, 6 ottobre 2017

 

 

Chi l’ha detto che col revirement della Cassazione il coniuge debole ha detto addio all’assegno divorzile? È vero, con la sentenza 11504/17 la Suprema corte ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per stabilire il richiedente ha diritto o meno al trattamento economico. Ma in alcuni casi si configura una solidarietà post-coniugale che dà diritto al contributo a carico dell’ex partner: ad esempio quando la moglie, ormai over 50, ha fatto la casalinga per tutta la vita matrimoniale e oggi avrebbe «effettive difficoltà» a reinserirsi nel mondo del lavoro. È quanto emerge dalla sentenza 8689/17, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Napoli.

Accolta la domanda riconvenzionale della donna a ottenere l’assegno di cui all’articolo 5 della legge 898/70: l’ex marito le passerà 500 euro al mese, benché abbia avuto nel frattempo un’altra figlia, anche perché non deposita le dichiarazioni dei redditi e dunque non dimostra il peggioramento delle condizioni patrimoniali e finanziarie. Oggi la giurisprudenza di legittimità impone di riconoscere il contributo soltanto al coniuge debole che non è autosufficiente dal punto di vista economico. Ma nella specie l’impossibilità di procurarsi mezzi di sussistenza si può desumere dal menage familiare mantenuto per tutta la vita matrimoniale durante la quale la donna si è sempre occupata soltanto della casa e dei figli: ora potrebbe aspirare soltanto a lavori che comportano mansioni di più basso livello e quindi più gravose sul piano fisico; attività che non sono precluse in astratto, perché la signora gode di buona salute, ma che potrebbero risultare «particolarmente dure da affrontare» all’età di cinquantadue anni. Il contributo a carico dell’uomo è fissato in misura pari alla somma mensile che la donna deve pagare per restare nella ex casa familiare assoggettata a procedura esecutiva. Spese di giudizio compensate per intero fra le parti.