Nullo l’accertamento se l’immobile di lusso è acquistato dopo il bonifico del fidanzato

da | Mar 22, 2017 | Anno 2017

È sufficiente inserire nella causale dell’operazione bancaria «sussidi e regalie». Respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate – Sentenza, 22 marzo 2017

 

Il bonifico del fidanzato con la causale «sussidi e regalie» è sufficiente a far annullare l’accertamento basato sul redditometro in caso di sproporzione fra il dichiarato e l’immobile acquistato.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7258 del 22 marzo 2017, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

In proposito il Collegio di legittimità ha ricordato che nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa.

In poche parole è il contribuente a dover fornire la prova contraria. E per la Cassazione il bonifico bancario con tanto di causale circa la donazione è senz’altro sufficiente.

Per gli Ermellini, infatti, bene ha fatto la Ctr pugliese a ritenere che la contribuente, attraverso la produzione della documentazione bancaria, ha dimostrato di aver proceduto agli acquisti immobiliari di causa grazie al denaro derivante da una rimessa derivante dal futuro marito; ciò sulla base di documentazione bancaria dalla quale si evinceva l'accredito a titolo di regalia in quanto specificava che il motivo dell'introito era un “acquisto immobile” e la causale era costituita da “sussidi e regalie”. In considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, detta documentazione forniva anche indicazione sulle date dei movimenti, dai quali si poteva apprezzare la sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto. Né la questione della eventuale nullità sotto il profilo civilistico della donazione fatta con forme diverse da quella previste dalla legge elide la prova del fatto storico che le somme hanno una provenienza non reddituale; peraltro, la liberalità in questione ben può essere valutata come donazione indiretta, prevista e regolata dall'art. 809 cod. civ.