Corretto l'operato del giudice di merito: respinta la domanda della mamma e della nonna di una piccola sentita dai consulenti tecnici di ufficio nominati dal tribunale che dichiarano lo stato di abbandono – Sentenza, 12 maggio 2016
Ai fini dello stato di adottabilità, il minore va sempre ascoltato, anche se di età inferiore ai dodici anni, in considerazione della sua capacità di discernimento. È quanto sancito dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 9780/16, depositata il 12 maggio.
Con la pronuncia, la Corte di legittimità respinge il ricorso di una donna e della nonna di una bimba, contro la sentenza della Corte di appello. Il giudice territoriale dichiarava lo stato di adottabilità della piccola perché trovata, dai servizi sociali, in uno stato di abbandono e degrado per l'inidoneità della madre, affetta da disturbi mentali, mentre il padre si era trasferito in un'altra città con una nuova compagna. Secondo le ricorrenti, il giudice non aveva ritenuto illegittimo il mancato ascolto del minore da parte del Tribunale. Di diverso avviso la Corte suprema che rigetta la richiesta. In secondo grado, il giudice confermava che la minore venne ascoltata dai consulenti tecnici di ufficio nominati dal tribunale; pertanto, l'argomentazione delle donne era scorretta a tal proposito. L'articolo 15, secondo comma, della l. n. 184/83 prescrive che deve essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Secondo il principio di recente affermato dalla Cassazione, il giudice ha l'obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell'ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell'ascolto sconsiglino, essendosi inoltre precisato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l'obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti. La sentenza impugnata non è affetta da vizi in tal senso; pertanto il ricorso è rigettato.