Esclusa la responsabilità penale dei dirigenti: «l’assurdo gestionale» non rileva.
Prosciolti i vertici dell’Asl nonostante la morte del paziente durante il decorso post-operatorio. Non conta che l’ospedale presso cui è stato effettuato l’intervento chirurgico, una struttura localizzata in Molise, non sia dotata di centro di rianimazione, come invece sarebbe necessario laddove si svolgono attività sanitarie di un certo rilievo. È quanto emerge da una sentenza emessa nei giorni scorsi dalla prima sezione penale della Cassazione.
Non pervenuto
Un ospedale con camera operatoria ma senza sala di rianimazione sarà pure «un assurdo gestionale nella sanità», ma effettivamente non basta per condannare i direttori dell’Asl, imputati per interruzione di pubblico servizio (e addirittura di omicidio). La perizia non riesce a chiarire le cause della morte del paziente. E soprattutto non ci sono prove che i manager pubblici abbiano ostacolato l’apertura di un centro di rianimazione nel nosocomio finito nel mirino dei pm. Insomma: nonostante la chirurgia senza rianimazione sia «una contraddizione in termini» non si configura la responsabilità penale dei dirigenti. Il centro di rianimazione presso l’ospedale “incriminato” non risulta previsto dal piano regionale.