Ottiene l’assegno divorzile l’insegnante precaria che riceve solo incarichi a tempo determinato

da | Gen 12, 2014 | Anno 2014

Il marito onerato potrebbe comunque ottenere la revoca del contributo mensile nel caso in cui la ex moglie riesca a ottenere un’occupazione stabile – Ordinanza 09/gennaio 2014

Sì all’assegno divorzile in favore dell’insegnante precaria che ottiene solo incarichi a tempo determinato. Il principio di diritto emerge dall’ordinanza n. 305 della Cassazione, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile.

La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del giudice di primo grado in un procedimento di divorzio, stabilendo che il marito dovesse versare all’ex coniuge un assegno del valore di 100 euro mensili. A nulla serve il ricorso per Cassazione dell’uomo. La Cassazione conferma la corresponsione dell’assegno. Come ha ben evidenziato il giudice di seconde cure, esiste una disparità di trattamento economico tra le parti, a favore del marito, poiché la moglie era riuscita ad ottenere solo incarichi di insegnamento a tempo determinato.

Sulla disparità di trattamento economico ritorna anche il giudice di legittimità in un passaggio della pronuncia, sostenendo che l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La capacita lavorativa va considerata, con riferimento alle concrete possibilità del soggetto, in relazione ad alcuni specifici parametri, quali l’età, il titolo di studio, l’esperienza lavorativa, e la situazione economica generale. Lo stesso importo dell’assegno determinato nella misura di 100 euro mensili fa comprendere che comunque il giudice a quo ha tenuto conto dell’attività, seppur precaria, svolta dalla moglie e della non lunga durata del matrimonio.

Quando l’assegno viene meno
Nella fattispecie, l’assegno previsto è un contributo minimo che potrebbe venir meno, attraverso una procedura di modifica delle condizioni di divorzio, laddove la moglie ottenesse una stabile attività lavorativa. Il ricorso del marito va pertanto rigettato.