Comunicato stampa
Padri separati dalle ex compagne, non dai figli
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per non aver tutelato il diritto di un padre separato a vedere la propria figlia, lasciando la situazione nelle mani dei servizi sociali
Avvocato Santini: "Se il genitore che convive stabilmente con il minore impedisce, di fatto, all’altro di esercitare il proprio di diritto di "fare il genitore" arreca un danno al minore stesso."
Da Strasburgo arriva l’ultima bacchettata al sistema giudiziario italiano. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per non aver tutelato il diritto di un padre separato a vedere la propria figlia, oggi dodicenne. L’uomo dal 2003 chiede di poterla incontrare con regolarità, e, nonostante una sentenza del Tribunale di Roma gli accordasse il diritto di frequentarla e vederla regolarmente, per 7 anni l’uomo non ha potuto far valere in alcun modo questo diritto.
La Corte ha rilevato che i "tribunali italiani non sono stati all’altezza di quello che ci si poteva ragionevolmente attendere, poiché hanno delegato la gestione padre figlia ai servizi sociali". Secondo la Corte, il tribunale avrebbe dovuto adottare più rapidamente misure dirette e specifiche per ristabilire contatti tra padre e figlia, in quanto il passare del tempo, specie quando i figli sono piccoli può portare a delle conseguenze irreparabili nella relazione tra il figlio ed il genitore
che non vive più a casa con lui.
"Bisogna sempre tenere a mente che in caso di divorzio ci separa dal coniuge, non dai figli. Il rapporto genitore-figlio deve essere tutelato per il bene della prole. – Ha commentato l’avvocato Matteo Santini direttore del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. – Quella della Corte di Strasburgo è una sentenza importantissima in quanto prende atto e stigmatizza una situazione, purtroppo, spesso ignorata dai tribunali, e cioè che una
mancata tutela effettiva dei diritti che vengono affermati in una sentenza rende di, fatto, vano ogni riferimento teorico ai principi di bigenitorialità e alle regole sull’affidamento condiviso. Se il genitore che convive stabilmente con il minore impedisce, di fatto, all’altro di esercitare il proprio di diritto di "fare il genitore" arreca un danno al minore stesso. Serve una tutela più forte ed efficace anche sotto il profilo dell’esecuzione dei provvedimenti e delle sanzioni da comminare a
carico di quei genitori che non rispettano le disposizioni delle sentenze o il contenuto degli accordi, mortificando così non solo il diritto del genitore ad esercitare il suo ruolo ma anche il diritto supremo del minore alla bigenitorialità".