Prioritario l’interesse del figlio: bocciato il ricorso del padre contrario alla scuola privata scelta dalla ex perché dopo due anni di corso cambiare istituto e compagni sarebbe un trauma per la bambina – Ordinanza, 15 febbraio 2017
Non è necessario che i genitori trovino un’intesa sulle spese straordinarie del minore. L’opposizione di un genitore non può «paralizzare» l’adozione di un’iniziativa che riguardi la vita del figlio, specie se di rilevante interesse, come ad esempio la scelta di una scuola.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4060/17, depositata oggi dalla sesta sezione civile, a conferma dell’orientamento giurisprudenziale che si è andato formando sull’argomento questione.
Il Palazzaccio respinge il ricorso di un padre di una bimba, “costretto” a subire la decisione della ex partner sulla scelta di una scuola privata da far frequentare alla figlia e a pagarne le conseguenze. Elemento di conflitto tra i due genitori era, dunque, il regime delle spese straordinarie cui l’uomo riteneva di non dover contribuire quando non concordate.