Rilevante che il primo atto sia stato compiuto quando la bambina frequentava ancora la scuola elementare – Sentenza, 26 luglio 2016
È procedibile d’ufficio la violenza sessuale su un minore perpetrata da un ex maestro. Tanto più se il primo atto è avvenuto quando ancora l’insegnante era in servizio.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33042 del 28 luglio 2016, ha accolto il ricorso della Procura di Firenze.
Sul punto la terza sezione penale ha infatti motivato che la condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica, all'interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell'incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi, e che, in tema di atti sessuali con minore infrasedicenne, l'affidamento per ragioni di istruzione presuppone che l'agente, anche se non insegnante diretto del minore, venga comunque a contatto con quest'ultimo in ambito scolastico e in ragione della docenza.