Procreazione assistita

da | Mag 10, 2009 | Anno 2009

Cadono sotto la scure della Consulta due dei limiti più stringenti sulla procreazione assistita introdotti dalla legge 40: il divieto di creare più di tre embrioni e il divieto di congelare quelli non impiantati. La scelta spetta al medico che ha il dovere di preservare prima di tutto “il diritto alla salute della donna”. Ma non per questo il ginecologo avrà carta bianca: “le tecniche di produzione non devono infatti creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario”. 

È stata depositata solo ieri una sentenza che passerà alla storia, la n. 151, che rende noti i motivi per cui, nell’udienza dello scorso 1 aprile, la Corte costituzionale ha deciso di dichiarare l’illegittimità dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” e dell’art. 14, comma 3, “nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”.