Punibile senza sconti chi picchia il partner per gelosia. Anche quella ossessiva non diminuisce la capacità di intendere e volere.
È punibile per maltrattamenti e senza sconti chi picchia il partner per gelosia. Infatti, anche quella dichiaratamente ossessiva non diminuisce né fa venir meno la capacità di intendere e di volere. La Cassazione, con la sentenza 12621 di oggi, non ha concesso giustificazioni a chi picchia la compagna (o il compagno) per una gelosia ossessiva. Non solo. Neppure se l’altro accetta la relazione sentimentale, la responsabilità penale viene meno. Secondo la sesta sezione penale, infatti, “in tema di imputabilità di chi è accusato di maltrattamenti, la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine e non può ritenersi in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere dei soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante, o comunque provenga da un’alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione”. In proposito, hanno infatti spiegato i giudici in un altro interessante passaggio, “in tema di maltrattamenti, non basta a escludere l’antigiuridicità dei fatti l’eventuale implicito consenso dell’avente diritto, espresso dalla ripresa della convivenza interrotta da parte della vittima, potendo essa trovare spiegazioni ben diverse da quella, logicamente insostenibile, di una rinnovata adesione ai comportamenti violenti del compagno, non potendosi di conseguenza invocare la scriminante di cui all’art. 50 c.p.
Il caso riguarda una coppia di Pisa. Lui picchiava la compagna in continuazione per la gelosia ossessiva. Lei prima lo aveva lasciato e poi aveva ripreso la convivenza, infine lo aveva denunciato. Per il 39enne erano quindi scattate le manette. L’uomo era stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale e la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato. In particolare i giudici di merito, e poi la Cassazione, lo avevano ritenuto capace di intendere e di volere nonostante la gelosia ossessiva. Ma non è ancora tutto. Il fatto che la donna, dopo averlo lasciato la prima volta, era tornata a casa non fa cadere la responsabilità penale. Nulla da fare, secondo la Cassazione, neppure sul fronte dello sconto di pena chiesto dalla difesa per via di un piccolo risarcimento (2.500 euro) che la famiglia di lui aveva spontaneamente dato alla signora. Infatti il gesto, per avere rilevanza sul piano legale, sarebbe dovuto partire direttamente da lui.