Revocato l’assegno alla ex che ha aiutato il marito imprenditore perché così si è sistemata anche lei

da | Dic 19, 2018 | Anno 2018

L'eventuale diritto agli utili societari renderebbe irrituale la domanda di contributo a carico della controparte: allo scioglimento del vincolo non ci sono poste da compensare fra i coniugi – Sentenza, 19 dicembre 2018

Alla cessazione del matrimonio «non ci sono poste economiche» da compensare fra i coniugi. E ciò perché la moglie ha senz’altro vissuto all’ombra del marito imprenditore, aiutandolo e sostenendolo, ma i guadagni dell’uomo le hanno consentito di costituire una propria società: quando il vincolo si scioglie lo squilibrio fra i patrimoni della parti c’è, ma non deve essere bilanciato perché non risulta «ingiusto». È quanto emerge dalla sentenza 22941/18, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Roma.

Largo all’autoresponsabilità
No all’assegno divorzile chiesto dalla donna: è revocato il contributo corrisposto dall’onerato dal settembre 2016. L’ex marito, ristoratore, ha un patrimonio anche immobiliare stimato attorno ai 2 milioni di euro. Ma la signora, che mai ha lavorato, risulta titolare del 50 per cento di una società che ha in pancia immobili non messi a reddito: un’evidente scelta per continuare a vivere del mantenimento versatole negli anni dall’ex. Non è chiaro, fra l’altro, se la pretesa avanzata sia fondata sul contributo fornito dalla donna al ristorante di lui o al ménage familiare. Nel primo caso, osserva il giudice, l’eventuale diritto agli utili di impresa renderebbe ancora più irrituale la domanda di assegno divorzile: la signora sarebbe infatti titolare di un’ulteriore voce di reddito. Ma anche nella seconda ipotesi la richiesta è infondata: deve ritenersi naturale che il marito titolare dell’attività commerciale abbia costituito a favore della moglie un patrimonio adeguato a garantirle reddito e stabilità economica; insomma: l’interessata dispone di sostanze adeguate per assorbire gli effetti non voluti della crisi coniugale. Nella specie, dunque, viene in rilievo il principio di autoresponsabilità dei coniugi dopo lo scioglimento del vincolo, affermato dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 11504/17, mentre non si applica la funzione perequativa dell’assegno divorzile indicata dalle Sezioni unite nella 18287/18, che ha corretto il tiro. Spese di lite compensate.