Rimborsabili dall’ex i costi di libri, materiale didattico e le medicine da banco

da | Set 13, 2014 | Anno 2014

Non forfetizzabili le spese straordinarie. La prima sezione civile accoglie il ricorso della donna – Sentenza 8 settembre 2014

 

Principio analogo espresso da altre sentenze Consulta massima e sentenza relative all'articolo L’ex coniuge deve partecipare a tutte ma proprio tutte le spese necessarie per i figli. Infatti, è tenuto a rimborsare i costi sostenuti dall’altro genitore per l’acquisto dei libri e del materiale didattico. Ma c’è di più: le spese straordinarie non sono forfetizzabili nell’assegno di divorzio.

Sono questi gli interessanti principi sanciti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18869 dell’8 settembre 2014, ha accolto il ricorso di una mamma che chiedeva all’ex il rimborso delle spese straordinarie, fra cui l’acquisto del materiale didattico, e la non forfetizzazione nell’assegno delle stesse.