Rinuncia alla carriera per i figli: licenziata perché non c’è un posto adeguato alle sue esigenze familiari, 21 febbraio 2012

da | Feb 24, 2012 | Anno 2012

Rinuncia alla carriera per i figli: licenziata perché non c’è un posto adeguato alle sue esigenze familiari
Nessuna colpa al datore se propone soluzioni confacenti alla dipendente, che invece vorrebbe il part-time

  
 

Orientamento: nuovo  Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Ha dato tanto all’azienda, si è distinta perfino come manager all’estero, ma dopo una serie di gravidanze vorrebbe dedicarsi un po’ di più ai suoi cari e aspira al part-time. È così che una volta soppressa l’unità produttiva dove lavora, ma è costretta ad assenze e a periodi di aspettativa, si ritrova di punto in bianco licenziata, in barba agli anni di dedizione assoluta: nessuna colpa ha il datore che offre alla soluzioni confacenti alla professionalità della dipendente. Inevitabile il licenziamento dettato dall’impossibilità di trovare una collocazione di servizio compatibile con le esigenze familiari della lavoratrice. È quanto emerge dalla sentenza 2500/12, pubblicata il 21 febbraio dalla sezione lavoro della Cassazione.

Nessun accordo
Bocciato, contro le conclusioni del pm, il ricorso della licenziata (che paga le spese di lite). Confermata l’esclusione del demansionamento ai danni della lavoratrice. È vero che in passato la dipendente ha disimpegnato mansioni più prestigiose, ma non è stato il datore a far venire meno quella situazione: le crescenti responsabilità familiari della lavoratrice, ormai madre di famiglia numerosa, e i sopravvenuti problemi di salute costringono la donna a frequenti assenze e a periodi di aspettativa non retribuita. Insomma: è l’ex manager in carriera che a un certo punto decide di voler destinare più tempo alla sfera privata. “Pesa”, dunque, la rinuncia per motivi personali a una serie di proposte di collocazioni adeguate che pure le risultano offerte. Dopo l’intervenuta soppressione del punto vendita dove proprio la lavoratrice si è fatta assegnare, l’ineluttabilità del licenziamento risulta allora spiegabile con il mancato incontro di disponibilità fra il datore e la dipendente. Che ne fa le spese, in tutti i sensi.