Anche nella coppia “aperta” tacere la relazione con un altro viola il principio di buona fede. Ma no alla voce «esistenziale» perché l’affetto dedicato al bimbo è un vantaggio pure per il padre putativo – Sentenza 8 aprile 2015
Danno ingiusto ex articolo 2043 Cc. Risarcisce la lesione patrimoniale e non la donna che tace al partner la relazione con un altro inducendolo così a riconoscere un figlio non suo, salvo poi rivelargli la verità appresa da un test dopo che la loro storia è finita. E ciò anche se la coppia non era sposata e dunque non vigono gli obblighi di fedeltà imposti dal codice civile.
Da rimborsare ci sono tutte le spese di viaggio che l’uomo ha sostenuto per vedere la bambina e i bonifici ma va ristorata anche la disillusione dell’ex partner quando apprende di non essere il padre biologico della piccola sulla quale ha compiuto un legittimo investimento emotivo. Deve tuttavia essere esclusa la voce “esistenziale” del danno non patrimoniale: l’aver dedicato tempo e affetto alla piccola è un vantaggio è anche per l’uomo che ha creduto per più di un anno di essere padre. È quanto emerge dalla sentenza 280/15, pubblicata dalla seconda sezione civile del tribunale di Firenze.