Risarcita la casalinga divenuta invalida che ricorre alla colf, 13 settembre 2010

da | Set 15, 2010 | Anno 2010

Ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale la casalinga, o, in ogni caso, chi si occupa dei lavori domestici che, in seguito a un incidente, ha riportato un’invalidità permanente o temporanea che la costringe a ricorrere all’aiuto di una colf.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza iscritta al n. 1462/2006 del R. G. Affari Contenz. depositata il 15 giungo 2010, ha riconosciuto i danni a una signora rimasta ferita in un incidente stradale.
La vicenda era già finita in Cassazione che aveva, in un primo momento, annullato il ristoro per mancanza di prove. Ora, nell’appello bis, i giudici capitolini hanno accolto il gravame motivando che “nel caso in esame, invero, il danno sussiste e consiste nella perdita della propria capacità di svolgere anche lavori domestici e, con valutazione prognostica, nella quasi sicura necessità che, in futuro, la parte danneggiata abbia la necessità di dover ricorrere a terzi per lo svolgimento di tali lavori o per integrare le carenze di cui fosse non in grado di provvedere autonomamente; basti considerare che ogni essere umano (e nella nostra società attuale, nonostante i progressi nei costumi e nelle abitudini domestiche, soprattutto le donne) ha necessità di compiere lavori di cura e assistenza domestica e familiare per quasi tutta la propria esistenza ed in caso di invalidità permanenti subisce una perdita, economicamente valutabile, che la costringe a fare a meno delle sue capacità di lavoro in ambito domestico e a dover ricorrere a terzi per l’espletamento di quel lavoro necessario che rimane comunque necessario e non diversamente sostituibile”. La Suprema, con la sentenza n. 2639 del 2005, aveva infatti affermato che "la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa".