Scatta l'affidamento del figlio ai servizi sociali anche senza l'ascolto del minore

da | Feb 26, 2014 | Anno 2014

Da evitare gli incontri che potrebbero turbare il bambino. Il giudice può avvalersi dell'ausilio di specialisti – Sentenza del 25 febbraio 2014

 

Via libera all'affidamento ai servizi sociali per un piano di recupero anche senza l'ascolto del minore, destabilizzato dai conflitti genitoriali, se l'incontro potrebbe turbarlo: il giudice, per tutelarne l'interesse, può avvalersi dell'ausilio di specialisti nell'acquisire il punto di vista del bambino rispetto al procedimento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 4413 del 25 febbraio 2014, ha respinto il ricorso di una madre contro la decisione della Corte d'appello di Lecce che ha confermato la decisione di primo grado bocciando al richiesta di addebito della separazione al marito disponendo l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali (anche se in regime di convivenza con la madre) ai quali è stato affidato il compito di fissare le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre.

La sesta sezione civile ha ritenuto corretta la decisione di merito di non procedere all'ascolto dei minori circa il loro affido ai servizi sociali visto che sussiste un iter matrimoniale, pre e post separazione complesso ed estremamente destabilizzante per i suoi protagonisti specialmente gli inermi minori, che ha determinato per lungo tempo una esposizione degli stessi a condizioni di vita e di relazioni familiari critiche, con conseguenti stress, tensioni carico emozionale.