Vuoto legislativo ed equiparazione al matrimonio consentono di applicare per analogia le norme sui figli: sei mesi di permanenza per uno, con weekend all'altro. E chi "rapisce" l'animale paga le spese – Sentenza, 7 Novembre 2016
Via libera all’affido condiviso del cane anche se la coppia che si è separata non risulta sposata ma soltanto convivente. E ciò perché in qualche modo si applica per analogia la disciplina vigente per i figli minori: lo consentono da un lato il vuoto normativo in materia e dall’altro l’assimilazione dei rapporti more uxorio al matrimonio che emerge dalla giurisprudenza (e ora anche dalla legge 76/2016). Dunque? Uno degli ex partner tiene per sei mesi con sé l’animale e dovrà affidarlo all’altro nel resto dell’anno. mentre nel periodo in cui Fido non sta a casa sua può vederlo e tenerlo da lei per due giorni continuativi, anche la notte. Lo stabilisce il tribunale di Roma con la sentenza 5322/16, per certi versi storica, pubblicata dalla quinta sezione civile .
Con chi deve stare il cane quando la coppia scoppia? Il giudice dispone l’«affido condiviso» proprio come se si trattasse di applicare la legge 54/2006. Una donna trascina l’ex partner davanti al giudice perché da tre anni non vede Spilla, l’amico a quattro zampe che ha raccolto dalla strada quando conviveva con l’uomo e che ha iscritto a suo nome all’anagrafe canina. Poi l’amore finisce e l’animale resta a lei, che pure consente all’ex compagno di tenerlo con sé a periodi alterni. Ma un certo punto lui “rapisce” il cane: con la scusa di tenerlo per sé per il weekend nella casa di campagna non lo restituisce più alla donna. E oggi sostiene di aver sempre accudito lui Spilla e che il microchip è intestato a lei perché lui non era residente nella Capitale. La donna, intanto, non vede da tre anni il cane e chiede 15 mila euro di risarcimento, l’uomo altrettanti per le spese sostenute nelle more. Nessuna delle due domande trova ingresso. Ciò che conta, però, è che il giudice applica per analogia la disciplina prevista per i figli minori anche se la coppia non è sposata come invece era nei casi precedenti citati in sentenza, non gli unici in verità in materia di separazione (cfr. “Gatto collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”, “Nella consensuale gli ex coniugi ben possono accordarsi su mantenimento e frequentazione del cane”, pubblicati rispettivamente il 18 marzo 2013, il 26 febbraio 2016). La spiegazione? Il legislatore italiano, spiega il giudice, è sempre in ritardo: solo nel 2012 ha eliminato tutte le differenze fra figli «naturali» e «legittimi». E la sentenza del tribunale capitolino è peraltro anteriore all’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Il tutto mentre «giace da anni» in Parlamento una proposta di legge per l’affido in caso di separazione.
Interesse prioritario
Il risultato è che come avviene per i bambini ciò che risulta prioritario è l’interesse materiale, spirituale e affettivo dell’animale. E dal punto di vista del cane non conta il regime giuridico intercorreva o meno fra le parti, laddove negli anni si è affezionato a entrambi come confermano i testimoni. Non conta che la donna non veda Spilla da tempo: è nota la memoria affettiva dei cani e non si possono cancellare sei anni di cure prestate all’animale, che rendono indiscutibile l’affetto reciproco. Insomma: scatta l’affido condiviso con la divisione a metà fra le parti delle spese per il mantenimento di Spilla, dal cibo alle altre esigenze. Sta all’uomo pagare oltre 5 mila euro di spese legali perché “sequestrando” il cane ha privato la donna di un affetto forte e l’ha costretta a rivolgersi al giudice. Non resta che pagare.