Conta la stabilità della relazione e non il perdurare della convivenza con moglie e figli.
l reato è maltrattamenti in famiglia ma può ben configurarsi anche se la parte è offesa è l’amante e non il legittimo coniuge dell’indagato. Lo ricorda la sentenza n. 7929 del primo marzo 2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Per integrare il reato ex articolo 572 Cp è sufficiente che il responsabile dei maltrattamenti abbia una relazione stabile con la persona offesa: ai fini della configurabilità dell’illecito, infatti, è richiesto che l’agente abbia con la vittima una rapporto duraturo, assimilabile alla consuetudine e alla comunità familiari; si tratta di un elemento che di per sé determina l’insorgenza di una serie di obblighi di mutua assistenza e solidarietà, un po’ come avviene nella famiglia legale. E l’elemento costitutivo del reato sta proprio nella violazione di questi doveri.
Relazioni pericolose
Confermata la misura cautelare nei confronti dell’indagato, che pure continuava a vivere con moglie e figli nonostante la relazione extraconiugale. Non giova alla difesa mettere in dubbio in sede di legittimità il carattere di stabilità del rapporto con la parte offesa del reato: si tratta di un accertamento di fatto compiuto in sede di merito e ben motivato, dunque non sindacabile in Cassazione. All’amante senza scrupoli non resta che pagare 1.000 euro alla Cassa delle ammende.