L’abbassamento dell’età alla quale l’assenso costituisce elemento costitutivo per l’efficacia della dichiarazione si applica anche ai nati prima della legge 219/12: cessata la materia del contendere – Sentenza, 14 Gennaio 2017
Cessata materia del contendere.
Si chiude così la causa intentata dall’uomo che vuole riconoscere come figlia la ragazzina nonostante il rifiuto della madre. E ciò perché nel frattempo l’interessata è cresciuta: ha infatti natura retroattiva la norma che abbassa a quattordici anni l’età alla quale ha il diritto di dare il consenso o meno al riconoscimento da parte di un genitore laddove la nuova formulazione dell’articolo 250 Cc vale anche per i figli nati o concepiti prima dell’entrata in vigore della legge 219/12. Parla chiaro l’articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 154/13, fermi restando gli effetti del giudicato: il fatto che il minore sia giunto alla soglia anagrafica prevista dalla legge fa cessare la contesa giudiziaria perché non risulta più necessaria l’autorizzazione giudiziale in luogo del consenso dell’altro genitore per procedere al riconoscimento.
Il minore over 14 ben può produrre una dichiarazione in cui nega il consenso al riconoscimento. È quanto emerge dalla sentenza 781/17, pubblicata il 13 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.