Se il reddito è inadeguato il diritto all’assegno sussiste nonostante il matrimonio sia stato breve

da | Gen 11, 2017 | Anno 2017

La durata dell’unione può incidere solo sulla misura del contributo: accolto il ricorso dell’ex marito rimasto sposato per due anni – Sentenza del 10 Gennaio 2017

 

Anche il marito può “incassare” il diritto all’assegno di divorzio se i suoi redditi sono, come dice la stessa legge con una formula aperta, inadeguati. Ed è del tutto irrilevante che l’unione sia durata proprio poco, in questo caso soltanto due anni.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 275 del 10 gennaio 2017, ha aperto la possibilità per un uomo molto meno benestante della ex di ottenere un contributo economico al suo mantenimento.

Quando scatta il diritto all’assegno?

Due le chiavi giuridiche per leggere la decisione: il coniuge richiedente l’assegno deve avere redditi inadeguati (valutazione non codificata e quindi che lascia ampia discrezione al giudice) e dev’essere nell’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Sul punto la prima sezione civile spiega che presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Non vi è dubbio che il criterio relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della quantificazione. E ciò, sia che l'inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi — ed eccessivamente sanzionatorio per l'obbligato) sia che vengano in considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all'avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell'obbligato): com'è noto, l'art. 5 L. Divorzio non fornisce definizione alcuna dell'inadeguatezza – dei redditi, attribuendone il contenuto all'opera della giurisprudenza.