Legittima la rottura della promessa dopo le pubblicazioni per intollerabilità della convivenza: escluse le responsabilità precontrattuale e aquiliana perché non c’è un vincolo giuridico fra le parti – – Sentenza, 21 aprile 2016
Se la rottura della promessa di matrimonio è causata da intollerabilità della convivenza si è in presenza di un giusto motivo e quindi nessun risarcimento può essere avanzato dall’una o dall’altra parte. Va sottolineato che a mente dell’articolo 81 Cc, la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obblighi il promettente a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa, entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti, qualora egli ricusi di eseguirla senza giusto motivo.
Va inoltre in proposito affermato che la Suprema corte qualifica l’obbligazione di rimborso delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio come una speciale responsabilità conseguente ex lege all’esercizio di recesso, non riconducibile a quella aquiliana ai sensi dell’articolo 2043 Cc, essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile e neppure a quella precontrattuale o contrattuale, non essendo la promessa di matrimonio un contratto e non costituendo essa un vincolo giuridico tra le parti, la quale presuppone che la rottura del fidanzamento avvenga senza giusto motivo. A porre l’accento sulla questione è la sentenza 487/16 del tribunale di Cagliari cui è ricorsa una donna, a suo dire lasciata, da quello che doveva essere il suo futuro marito un mese prima di salire sull’altare dopo che già aveva acquistato l’abito da sposa, dopo che erano state esposte le pubblicazioni del matrimonio e acquistato parte dell’arredo per la casa in cui avevano tentato la convivenza prematrimoniale e nella quale avevano intenzione di vivere.