Il patto semplificato sulla consensuale al Comune produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che sostituisce: il termine per la cessazione degli effetti civili decorre quindi dall’atto che lo contiene – Legge, 20 maggio 2016
Il termine per proporre la domanda di divorzio breve di cui alla legge 55/2015 è di sei mesi da quando le parti hanno perfezionato l’accordo di separazione davanti al sindaco del Comune. Il patto semplificato stipulato davanti all’ufficiale di stato civile dell’ente, infatti, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sostituisce e dunque il termine decorre dalla data dell’atto che racchiude l’intesa semplificata davanti all’autorità amministrativa. È quanto emerge da una recente sentenza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.
Effetto ex lege
Alla decisione si arriva sulla base del combinato disposto dell’articolo 3 della legge Fortuna-Baslini e delle disposizioni di riferimento contenute nel dl sulla negoziazione assistita. L’articolo 6 comma quarto del decreto legge 132/14 convertito nella legge 162/14, infatti, prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale. Quanto agli accordi conclusi davanti al sindaco del Comune, l’articolo 12 comma terzo del decreto 132/14 dispone che l’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale. Risultato: in entrambi i casi l’accordo vale come una separazione consensuale e ne consegue che il termine per accedere al procedimento divorzile è di sei mesi. E ciò perché oggi il decorso del termine per la proponibilità della domanda di divorzio è un effetto tipico ex lege della separazione consensuale e vale tanto per le negoziazioni assistite quanto per gli accordi conclusi in Comune.