Non risulta valutata a dovere la lettera in cui l’uomo ammette di avere violato l’obbligo di assistenza morale e materiale verso di lei, dando atto dell’esistenza della crisi matrimoniale – Ordinanza del 3 febbraio 2014
L’addebito della separazione non può andare alla moglie, che pure tradiva il marito, se quest’ultimo ha confessato di non esserle stato accanto, moralmente e materialmente, violando così i doveri coniugali di assistenza morale e materiale, causa della crisi matrimoniale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 2231 del 3 febbraio 2014, ha accolto il ricorso di una moglie contro la decisione della Corte d’appello di Firenze che ha confermato la separazione con addebito alla donna, l’affido condiviso della figlia minorenne alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, e l’obbligo del padre di versare per il mantenimento della figlia un assegno mensile di 250 euro, oltre la metà delle spese straordinarie.