Si alla condanna per abusi su un minore basata sulla sola testimonianza de relato

da | Gen 19, 2016 | Anno 2016

Sufficiente che l’imputato non si avvalga dell’incidente probatorio e non inserisca il bambino nella lista dei testi – Sentenza 18 gennaio 2016

 

La condanna per violenza sessuale su un minore scatta anche sulla sola base della testimonianza de relato quando l’imputato non si avvale dell’incidente probatorio né inserisce il piccolo nella lista dei testi.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1620 del 18 gennaio 2016, ha respinto il ricorso di un anziano accusato di aver molestato una bimba con meno di dieci anni.

La piccola era stata invitata dall’uomo nella sua abitazione e, subito dopo gli abusi, era corsa a raccontarlo alla nonna. La condanna da parte dei giudici di merito bolognesi era scattata sulla base di quanto riferito dalla donna e da una sua amica.

Inutili le contestazioni con le quali la difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio lamentando il mancato esame diretto della minore. Sul punto la Cassazione, confermando il verdetto della Corte territoriale, ha chiarito che sono utilizzabili le deposizioni “de relato” aventi a oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali ove all'esame di questi non si faccia luogo in ragione dell'accertamento di possibili danni, anche transeunti, alla sua salute, collegati all'assunzione dell'ufficio testimoniale, non essendo di contro sufficiente la previsione di un mero disagio da essa derivante. Infatti, aggiunge Pizza Cavour, la validità della tesi difensiva presuppone, però, che l'imputato si sia effettivamente avvalso della facoltà prevista dall'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi altrimenti valutare la tenuta della motivazione della sentenza esclusivamente sotto i profili della sua completezza, coerenza e non manifesta illogicità. L'omesso esame della vittima dell'abuso, pertanto, se non sollecitato dall'imputato, va valutato alla stregua delle conseguenze che tale lacuna probatoria può avere sulla tenuta complessiva del quadro probatorio utilizzato per la decisione. Sicché ove i fatti accertati siano comunque tali da non dare adito a dubbi di sorta sulla verità del racconto del minore, così come riportato nel processo dai testimoni escussi, alcuna norma impone l'esame diretto di quest'ultimo.