Bocciato il ricorso del pm contro l’adozione «in casi particolari»: escluso il conflitto d’interessi genitore biologico-adottando. Doppio cognome alla bimba nata dalla fecondazione assistita in Spagna – Sentenza del 22 giugno 2016
La Cassazione dice il suo primo sì alla stepchild adoption nella coppia omosessuale l’adozione in casi particolari di cui all’articolo 44, lettera d) della legge 184/83 deve essere riconosciuta quando è nel preminente interesse del minore. È quanto emerge dalla sentenza 12962/16, pubblicata il 22 giugno dalla prima sezione civile della Suprema corte.
Best interest
Bocciato il ricorso del procuratore generale della Repubblica di Roma contro la sentenza della Corte di appello capitolina. Resta dunque confermato l’ok all’adozione di una bambina di sei anni proposta dalla partner della mamma che convive stabilmente con quest’ultima. In effetti la bambina è il frutto di un progetto genitoriale maturato dalle due donne e realizzato con la procreazione assistita in Spagna, cui si è sottoposta la più giovane delle due. I giudici del merito hanno dunque rilevato la sussistenza del best interest del minore che è il principio indicato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e che ha ispirato le recenti riforme del diritto di famiglia. L’adozione di cui all’articolo 44, lettera d) della legge 184/83, spiegano gli “ermellini”, non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice. E in ogni caso essa prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice il provvedimento risulta comunque a vantaggio del bambino.