Sì all'assegno divorzile anche se la ex non ha mai formulato espressamente la domanda in sede di scioglimento del matrimonio, 2 ottobre 2013

da | Ott 3, 2013 | Anno 2013

È implicito nella richiesta del riconoscimento della stessa somma percepita con con il mantenimento

Sì all'assegno divorzile anche se la ex non ha mai formulato espressamente la domanda in sede di scioglimento del matrimonio
È implicito nella richiesta del riconoscimento della stessa somma percepita con con il mantenimento

È legittimo l'assegno divorzile anche se la ex non ha mai formulato la domanda in sede di divorzio perché questa è implicita nella richiesta del riconoscimento della stessa somma percepita con l'assegno di mantenimento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 22568 del 2 ottobre 2013, ha respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d'appello di Roma che ha confermato il provvedimento del giudice di primo grado che, dopo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha attribuito alla moglie l'assegno divorzile.

La sesta sezione civile, in linea con la Corte capitolina, ha ritenuto legittima l'attribuzione alla ex dell'assegno divorzile, nonostante quest'ultima non avesse mai formulato una specifica domanda in tal senso, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande del marito e la riconferma dell'assegno di mantenimento riconosciutole nel corso del procedimento di separazione dei coniugi.

Insomma, per Piazza Cavour già nel richiedere in sede di giudizio di divorzio il riconoscimento della stessa somma percepita con l'assegno di mantenimento fissato nel procedimento di separazione, la donna aveva formulato la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile. E ancora: Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomee juris” diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Oltre che l'esercizio di disporre indagini patrimoniali è meramente discrezionale e il giudice può decidere di non avvalersi della polizia tributaria, qualora ritenga che il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessiti di informazioni integrative.

Nel caso in esame, per la determinazione in concreto dell'assegno si sono presi in considerazione e valutati diversi elementi: le condizioni economiche delle parti, le annualità di reddito risultanti dalle dichiarazioni fiscali, la durata del matrimonio e della convivenza coniugale e il maggior apporto della donna nella cura e nell'educazione dei figli.