Si configura la molestia se l’adulto usa verso la minore vezzeggiativi che alludono alla sfera sessuale, 15 ottobre 2013

da | Ott 18, 2013 | Anno 2013

Condannato il dipendente scolastico che rivolge in pubblico alla liceale appellativi strani e sconvenienti: la condotta integra il requisito della petulanza

Risponde del reato di molestie il dipendente scolastico che con petulanza e insistenza chiama la studentessa minorenne con strani appellativi con un vago sapore sessuale: l’uso costante e petulante di vezzeggiativi allusivi alla sfera sessuale in luogo aperto al pubblico configurano una condotta punibile. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 42333 del 15 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un tecnico di laboratorio di un liceo contro il giudizio di colpevolezza del tribunale di Bari che lo ha condannato per il reato di molestie alla pena di 200 euro di ammenda, reiteratamente pronunciato per petulanza verso la minorenne parole allusive alla sfera sessuale e sconvenienti.

Bastano le allusioni

Per la terza sezione penale l’uso costante e petulante di termini e vezzeggiativi allusivi alla sfera sessuale nei riguardi di una minorenne integra il reato di molestie: l’insistenza e la petulanza di diminutivi di vago sapore sessuale tenuta in luogo aperto al pubblico configurano una condotta punibile. Pertanto, al ricorrente non resta che versare mille euro alla Cassa delle ammende.