Niente compensazione delle spese se chi patteggiò deve ancora gli arretrati all’ex – Sentenza del 9 aprile 2014
Non è affatto automatica la condanna ex articolo 570 Cp al marito onerato che, dopo la contrazione dei suoi guadagni, decide di versare alla moglie e ai figli una somma inferiore a quella determinata dal giudice a titolo di mantenimento. È vero: non può assolutamente sussistere un diritto all’autoriduzione e l’adeguamento delle condizioni patrimoniali deve sempre essere chiesto al giudice civile, ma il reato non può dirsi automaticamente integrato dalla condotta di chi adempie in modo solo parziale ai suoi obblighi laddove la decisione dell’imputato trova precise giustificazioni e risulta comunque circoscritta nel tempo. Ancora: deve essere rimessa in discussione la compensazione delle spese di giudizio, se chi patteggio la pena ex articolo 570 Cp non ha ancora versato quanto dovuto per il mantenimento della figlia. È quanto emerge, rispettivamente, dalle sentenze 15898/14 e 15891/14, pubblicate il 9 aprile dalla sesta sezione penale della Cassazione.