Solo la disoccupazione prolungata salva il genitore dalla condanna per l’omesso versamento del mantenimento, 17 maggio 2013

da | Mag 19, 2013 | Anno 2013


Solo la disoccupazione prolungata salva il genitore dalla condanna per l’omesso versamento del mantenimento
La temporanea mancanza di un lavoro non scrimina il reato a meno che non venga dimostrata l’inabilità
 

Chi non versa ai figli il mantenimento è soggetto a condanna penale ex articolo 570 c.p. a meno che non dimostra l’assoluta inabilità al lavoro oppure la disoccupazione prolungata.

È quanto ribadito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21216 del 17 maggio 2013, ha reso definitiva la condanna a carico di 54enne di Salerno che non aveva versato il mantenimento in favore di figli ed ex moglie.

Dunque, nella brevi motivazioni con le quali sono stati respinti tutti i motivi di ricorso presentati dalla difesa dell’imputato, la sesta sezione penale ha ricordato che sul tema della impossibilità di adempiere, spetta all’imputato allegare idonei e persuasivi elementi, indicativi della concreta impossibilità di far fronte agli obblighi del proprio status, con la conseguenza che, al fine di escludere la responsabilità penale, è l’obbligato stesso che deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità di adempiere e per tutto il periodo dell’inadempimento.

Inoltre, la condizione di incapacità ad adempiere, ecco il nodo della questione, deve consistere in una situazione incolpevole di "assoluta indisponibilità" di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui prova, incombente sull’obbligato, non può ritenersi soddisfatta con la sola documentazione dello stato formale di non occupazione.