Spese per piscina e teatro del figlio a carico del genitore separato, 10 marzo 2011

da | Mar 11, 2011 | Anno 2011

Spese per piscina e teatro del figlio a carico del genitore separato anche se non concordate con l’ex
Prevale il benessere psico-fisico del minore
 
Il coniuge separato deve versare le spese, anche se non concordate con l’ex, per pagare il laboratorio teatrale e la piscina frequentata dal figlio minore.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4543/2011, ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva la riduzione dell’assegno (800 euro al mese) in favore della figlia piccola almeno sul fronte spese per piscina e laboratorio teatrale, decise esclusivamente dalla madre.
A confermare la misura del mantenimento era stato sia il Tribunale di Roma sia la Corte d’Appello, che avevano disposto, fra l’altro, che l’uomo versasse alla ex anche 1500 euro di arretrati.
Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La prima sezione civile lo ha infatti dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.
Concordando con la linea assunta dai giudici di merito la Suprema corte ha scritto che “si sostiene nella decisione impugnata che le spese controverse sono inerenti attività abituali, quasi necessarie per lo sviluppo psico-fisico della bambina e, pertanto, anche se non concordate, non possono essere sottratte all’obbligo di ripartizione”.