Dichiarazione giudiziale di maternità inammissibile, va tutelato il diritto alla riservatezza della donna. Ma c’è la procedura che può far conoscere all’adottato le sue origini, come chiedono le Alte corti – Sentenza 24 novembre 2015
La partoriente che a suo tempo ha scelto l’anonimato non può poi essere dichiarata madre con l’azione ex articolo 269 Cc. Va tutelato il diritto alla riservatezza della donna a meno che non sia lei a decidere di tornare sulla sua decisione: non si può dunque utilmente esperire in questi casi la dichiarazione giudiziale di maternità. Non contano le recenti sentenze in materia delle Corti Edu e costituzionale che chiedono soltanto strumenti che consentano all’adottato di sapere se la madre biologica ha cambiato idea ed è divenuta disponibile a fargli conoscere le sue origini. È quanto emerge dalla sentenza 11475/15, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Milano.