È punibile e non può considerarsi incapace di intendere e di volere lo stalker che, in cura presso un centro di igiene mentale (ma in ogni caso non affetto da patologie gravi), non volendosi arrendere ad una passione morbosa non corrisposta trasformatasi poi in rabbia e desiderio di ritorsione nei confronti della vittima, si introduce nella abitazione di questa e proferendo frasi ingiuriose e minacciose, procura, con il proprio atteggiamento iracondo, lesione personali alla donna e ai familiari.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari che con a sentenza del 13 aprile 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), di lesioni personali (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.). Ciò anche se pone in essere comportamenti non aderenti alla realtà, ma indagini psichiatriche escludano la sussistenza di patologie psichiche di particolari gravità evidenziando al contrario la consapevolezza e volontà di violare reiteratamente la sfera intima e personale della persona offesa ed aggredendone il patrimonio.