Va rispettata la capacità di autodeterminazione della ragazza “scottata” dalle poche attenzioni del padre che si limita a pochi sms e sporadiche telefonate – Sentenza, 7 ottobre 2016
Gli incontri tra genitore figlio e possono interrompersi se l'adolescente, ferito dalle poche attenzioni, rifiuta il rapporto, in barba alle decisioni prese da tribunali e servizi sociali. Ciò che conta è la volontà del ragazzo che va assecondata e rispettata.
È quanto ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 20107/16, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un padre. In sede di divorzio, il giudice stabiliva l'affidamento della figlia, collocata presso la madre, e regolava il diritto di visita del padre, obbligato a corrispondere un contributo di mantenimento di 600 euro in favore della ragazza. Il punto più interessante della vicenda riguarda il regime di affidamento dell'adolescente osteggiato dal padre che lamentava di essere stato privato della possibilità di coltivare un rapporto con la figlia. Secondo la tesi dell'uomo, i rapporti con la ragazza si erano “raffreddati” a causa dell'atteggiamento ostile della madre e nulla avevano fatto i servizi sociali per rimediare a tale inconveniente. Ciò spinge il padre a impugnare la Corte di appello, responsabile di non aver valutato tale circostanza, ma ciò che emerge dalla sentenza di merito è in contrasto con la sua tesi.