Sufficienti le testimonianze dei figli sui maltrattamenti per addebitare la separazione
Le prove raccolte nel giudizio penale hanno ampio accesso in ambito civile
Con la sentenza n. 24164 del 17 novembre 2011, la Corte di cassazione ha esteso il valore delle prove raccolte nel giudizio penale nell’ambito della causa di separazione.
Il caso riguarda una coppia di Catania. Lei aveva sopportato le vessazioni del marito sotto gli occhi dei figli per trentacinque anni. Lui l’aveva anche ripetutamente tradita. A un certo punto lei lo aveva denunciato per maltrattamenti. Sul banco dei testimoni i tre figli che avevano raccontato i lunghi anni di vessazioni.
Una prova, questa, usata anche dal giudice della separazione che, qualche anno più tardi, ha pronunciato la separazione con addebito a carico del marito prevaricatore.
Sul punto in sentenza si legge che «il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l’indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione». In questo caso, Corte d’Appello di Catania ha tenuto conto innanzitutto delle prove testimoniali assunte dai giudici di primo grado, dichiarando che tali elementi probatori, acquisiti direttamente, risultano soltanto "rafforzati" dalle deposizioni rese dai medesimi testimoni (moglie e figli) in sede penale, ed ha precisato che il contenuto delle prove assunte direttamente in sede civile è il medesimo (violenze fisiche e psichiche) di quello risultante dagli atti del giudizio penale, in tal modo mostrando di aver compiuto un’autonoma valutazione di tutto il complesso delle prove acquisite nel giudizio civile e, quindi, anche di quelle raccolte nel processo penale.