Sussiste il diritto a mantenere il cognome avuto fin dalla nascita anche in caso di disconoscimento della paternità, 28 ottobre 2013

da | Ott 30, 2013 | Anno 2013

Accolto il ricorso di un quarantenne che rivendicava il patronimico come segno di riconoscimento

 

L’adulto che ha ottenuto il disconoscimento della paternità ha diritto a mantenere il cognome di chi lo ha cresciuto in quanto elemento costitutivo della sua identità.

È quanto affermato dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 10362/2013, se da un lato ha confermato il disconoscimento di paternità del quarantenne dall’altro ha autorizzato l’uomo a mantenere il cognome del padre putativo.

Sul punto i giudici della Capitale hanno chiarito che quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.