Sussiste lo stato di adottabilità per il figlio del mendicante violento
Irrilevante il forte legame affettivo se da parte del genitore non si palesa la possibilità di recupero della capacità genitoriale
Può essere dichiarato lo stato di adottabilità per il figlio del mendicante violento, nonostante sia presente un forte legame affettivo, se emerge la mancanza di una possibilità di recupero della capacità genitoriale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 3062 dell’8 febbraio 2013, ha respinto il ricorso di due genitori contro la decisione della Corte d’appello di Palermo che ha dichiarato lo stato di adottabilità di due dei loro cinque figli. La prima sezione civile, in linea con la Corte territoriale, ha ritenuto legittimo tale provvedimento in virtù del fatto che i bambini erano stati trovati a mendicare, versando in condizioni precarie, denutriti e irascibili, abbandonati in uno stato di grave disagio sia sul piano psicologico sia dal punto di vista formativo. Per Piazza Cavour è esclusa la possibilità di un ritorno in famiglia in base ai segni d’incapacità genitoriale e del clima violento che caratterizzava la quotidianità. Insomma, l’assoluta inadeguatezza di entrambi i genitori, in particolare riferimento all’incapacità di accudimento e di percezione dei bisogni dei figli oltre all’indole violenta, costituisce per i minori un pericolo concreto sia per la loro formazione sia per l’incolumità fisica. «Il minore – si legge in sentenza – ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, e, dall’altro, del ricorso allo stato di adattabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato. Sotto tale profilo, non possono comunque disattendersi, da un lato, l’esigenza dell’acquisto o di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare e, dall’altro, l’irrilevanza delle mere espressioni di volontà da parte dei genitori, prive di qualsiasi concreta prospettiva e quindi non idonee al superamento dello stato di abbandono». Nel caso in esame, il padre è stato il principale artefice delle vessazioni alle quali i minori venivano costantemente sottomessi: per questo è stato esclusa la probabilità di evoluzione in senso positivo (vista l’incapacità dei genitori di effettuare un’analisi della reale situazione, riconoscere i loro comportamenti disfunzionali e porre in essere significativi cambiamenti). Pertanto, il ricorso è stato respinto ritenendo l’inidoneità dei genitori alla cura e all’educazione della prole di intensità tale da provocare danni gravi e irreversibili non solo per la crescita e lo sviluppo psico-fisico della prole ma anche per l’integrità fisica.
Sussiste lo stato di adottabilità per il figlio del mendicante violento, 8 febbraio 2013
