Trenta giorni di assenza per congendo parentale retribuiti per intero anche se l’età del bambino supera i tre anni, 7 marzo 2012

da | Mar 10, 2012 | Anno 2012

Trenta giorni di assenza per congendo parentale retribuiti per intero anche se l’età del bambino supera i tre anni
Regime più favorevole per i genitori nelle amministrazioni pubbliche

 

Il dipendente pubblico ha diritto all’intera retribuzione per i trenta giorni di congedo parentale per il figlio minore anche se di età maggiore ai tre anni. Ricollegabile all'”astensione facoltativa” dal lavoro previsto dall’articolo 7 della legge 1204/71. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3606 del 07 marzo 2012, ha accolto il ricorso di una dipendente del Ministero di Giustizia contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che le respingeva la domanda per ottenere l’intera retribuzione per i trenta giorni di congedo parentale per il figlio che aveva un’età compresa tra i tre e gli otto anni.
La sesta sezione civile ha ribaltato il giudizio della Corte di merito, ritenendo, invece, che la donna avesse diritto all’emolumento, spiegando che «nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’articolo 7 della legge 1204/71 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile. Il contratto conferisce quindi il diritto,
alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’articolo 7 della legge 1204/71, il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino».
Piazza Cavour, pertanto, ha ritenuto che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni, e ha osservato che tale interpretazione non è smentita dalle altre disposizioni di cui all’articolo 10 del CCNL che prevedono l’assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dall’articolo 7 comma 4 della legge 1204/71, nel caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo.