Va trasferito il dipendente pubblico che deve assistere la moglie dopo l’intervento anti-cancro, 14 aprile 2011

da | Apr 21, 2011 | Anno 2011

Corsia preferenziale anche per il militare: se manca il posto si comincia con l’avvicinamento a casa
 
Anche il militare deve essere trasferito nel luogo di origine per assistere la moglie dopo l’intervento chirurgico anti-cancro. A patto che sia l’unica persona che può aiutarla in senso morale e materiale. Non conta che chi chiede di svolgere il servizio dalle parti di casa indossa l’uniforme e le stellette: il militare professionista, che pure è vincolato a un rigido status, ha diritto a che il suo caso sia esaminato nel concreto alla luce dei principi ispiratori della legge 104/92, che impongono di tutelare le situazioni di assistenza già esistenti, la cui interruzione potrebbe creare un pregiudizio allo stato di fatto favorevole al disabile. E, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, se non c’è un posto vacante nella sede desiderata, al militare davvero bisognoso deve essere riconosciuta una corsia preferenziale nell’avvicinamento appena si crea un vuoto in organico. Lo stabilisce una recente sentenza emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Continuità assicurata
Sono gli stessi giudici di Palazzo Spada a riconoscerlo: le richieste di trasferimento ex articolo 33 comma 5 della legge 104/92 sono spesso utilizzate come escamotage per cercare avvicinamenti al luogo di origine. E comunque l’Amministrazione ha il potere discrezionale di valutare se sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza del dipendente. Nel caso del sottufficiale, tuttavia, il criterio della «continuità» dell’assistenza risulta rispettato: il militare, utilizzando licenze e congedi, risulta aver costantemente affiancato la moglie nel corso delle visite periodiche e delle terapie connesse, assicurando una costante assistenza materiale e psicologica nei momenti critici. Ma una finite le “ferie” deve comunque allontanarsi: lavora a trecento chilometri da casa. Insomma: ha torto il ministero della Difesa nel negare il trasferimento. Né il criterio dell’indisponibilità assoluta di altri parenti all’assistenza della signora operata dopo un tumore deve essere interpretato in modo troppo rigoroso, altrimenti si vanificherebbe la tutela offerta dal legislatore ai soggetti portatori di handicap. In sintesi: ha fatto bene il Tar ad accogliere il ricorso del sottufficiale contro il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di trasferimento.