Regime prescelto e convenzioni stipulate opponibili ai terzi solo con l’annotazione nei registri. Ma nei rapporti interni è efficace l’opzione espressa in forma scritta davanti a testimoni in sede di nozze – Sentenza, 27 settembre 2017
È comunque valida, ma nei soli rapporti interni fra i coniugi, la scelta della separazione dei beni che la coppia esprime il giorno delle nozze ma che poi non risulta annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile. Soltanto con l’annotazione pubblica la scelta patrimoniale del regime, e dunque le relative convenzioni, risultano opponibili a terzi.
Ma la scelta espressa in forma scritta e davanti a testimoni da parte dei coniugi non può ritenersi invalida quando l’atto di matrimonio risulta regolarmente trascritto, sia pure senza l’annotazione su comunione o separazione dei beni. È quanto emerge dalla sentenza 22594/17, pubblicata il 27 settembre dalla prima sezione civile della Cassazione.
Dario Ferrara
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