Valida la multa del vigile in borghese se l’infrazione è rilevata nel Comune di appartenenza

da | Ago 22, 2016 | Anno 2016

Lecito il verbale dell’agente fuori servizio all’auto che supera i veicoli fermi invadendo l’altra carreggiata: limiti di tempo solo alle funzioni di polizia giudiziaria. Circolare del Viminale decisiva – Sentenza, 22 agosto 2016

 

Ineccepibile. Vale eccome il verbale elevato dal vigile urbano fuori servizio all’automobilista indisciplinato che supera i veicoli fermi nel traffico invadendo la carreggiata destinata al senso opposto di marcia. E ciò perché le funzioni della polizia municipale nel regolare il traffico sono distinte da quelle di polizia giudiziaria e dunque nel relativo esercizio non incontrano i limiti di tempo indicati dall’articolo 57 Cpp. È quanto emerge dalla sentenza 470/16, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Trento (giudice Serena Alinari), che interviene su di una questione controversia.

Legittimazione sussistente
Accolto il ricorso del Comune dopo che il giudice di pace aveva annullato la multa fatta dall’agente della Municipale in borghese. Il vigile scende dalla sua auto privata e contesta l’infrazione al conducente: durante una copiosa nevicata il trasgressore non ci sta a rimanere incolonnato con la sua macchina dietro a un mezzo della nettezza urbana e quindi si rende protagonista di una manovra molto pericolosa per la circolazione; il colpo di testa dell’automobilista, però, non sfugge all’agente in borghese che subito si qualifica: non serve peraltro la contestazione immediata nel caso di sorpasso vietato. Nessun dubbio che il poliziotto sia legittimato a elevare la contravvenzione anche se è in borghese: nell’ordinamento della polizia municipale ex lege 65/86 e nell’articolo 12 Cds non c’è traccia di limiti di tempo all’esercizio del potere di sanzionare gli automobilisti. E il fatto che le multe alle macchine possano farle anche la Stradale o i carabinieri non significa che i vigili urbani quando elevano il verbale siano agenti di polizia giudiziaria e, quindi, siano soggetti alle restrizioni ex articolo 57 Cpp. Lo stesso ministero dell’Interno chiarisce che tutte le funzioni di polizia stradale possono essere esercitate anche al di fuori dell’orario di servizio, a patto che l’agente si trovi all’interno del territorio del Comune di appartenenza: parla chiaro la con la circolare 300/A/2/51901/110/26 del 4 marzo 2002. Sbaglia inoltre il giudice di pace a fare riferimento alla sentenza della Cassazione 5771/08, che interveniva su una multa elevata dal vigile urbano “in trasferta” oltre che fuori servizio. Spese del giudizio compensate per il contrasto di giurisprudenza esistente in materia.