Via libera all’indennità di maternità anche se il figlio adottivo supera sei anni, 16 marzo 2010

da | Mar 17, 2010 | Anno 2010

Tutela piena della maternità anche in caso di adozione. Alla mamma spetta infatti l’indennità dell’Inps anche se il bambino ha superato sei anni di età.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6341 del 16 marzo 2010, ha ritenuto pienamente applicabile la riforma attuata con la legge n. 476 del 1998. Secondo la sezione lavoro ciò sarebbe dimostrato anche dalla copertura finanziaria prevista in quell’anno proprio per far fronte alle indennità di maternità per i figli adottivi. In particolare il Collegio di legittimità ha spiegato che “il genitore adottivo di minore che abbia superato il sesto anno di età ha diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità a partire dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998 n.476. Tale disposizione infatti, nella parte in cui ha modificato il testo precedente autorizzando l’astensione anche in caso di adozione di minore che avesse superato il sesto anno di età, non concreta una disposizione di attuazione della Convenzione, ma introduce immediatamente un diversa regola sostanziale, e la sua efficacia non si estende dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, bensí dalla scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguente alla pubblicazione della legge che la prevede nella Gazzetta Ufficiale”.