Vietato coinvolgere i figli nel credo religioso al quale il genitore si è convertito, 12 giugno 2012

da | Giu 18, 2012 | Anno 2012

Vietato coinvolgere i figli nel credo religioso al quale il genitore si è convertito
Confermato l’obbligo di astenersi a carico di una mamma che era diventata testimone di Geova

Il genitore non può coinvolgere il figlio nella religione alla quale si è convertito. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9546 del 12 giugno 2012, ha respinto il ricorso di una mamma diventata testimone di Geova, alla quale la Corte d’Appello, in sede di decisione sull’affidamento del bambino, aveva categoricamente fatto divieto di coinvolgimento del piccolo nel nuovo credo religioso.

Il minore era stato battezzato e per i primi anni della sua vita aveva seguito il credo religioso cattolico. Per questo secondo i giudici, il Tribunale aveva perfino disposto l’affidamento esclusivo al padre, avevano intimato alla donna di evitare qualunque coinvolgimento.

Sul punto la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze che, però, aveva deciso per l’affido condiviso.

Contro questa decisione la donna ha presentato ricorso alla Suprema corte ma senza successo. La prima sezione civile lo ha infatti respinto chiarendo che «l’art. 155 cod. civ., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione. L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione ( art. 31, comma 2 Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell’art 30, primo comma della Costituzione e nell’ art. 147 del codice civile».

Dunque, in questo caso, la contestata limitazione di non coinvolgere il bambino nel credo della madre appare, dicono i Supremi giudici, «ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo la Corte d’Appello assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto pregiudicato non già per loro soggettivi pregiudizi religiosi o per i connotati propri del movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificamente evidenziati, dannosi per l’equilibrio e la salute psichica del figlio delle parti, ancora in tenera età, indotti dai contegni materni conseguenti e correlati all’adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori».