Violazione di domicilio a chi entra con la forza nella casa dell'ex

da | Gen 29, 2019 | Anno 2019

Aggravato il delitto perché con la fine della relazione sentimentale l’agente non ha le chiavi e la proprietaria dell’abitazione risulta l’unica titolare del diritto di escludere i terzi dell’accesso – Sentenza, 28 gennaio 2019

 

 

Chi dopo la rottura con l’ex cerca di introdursi con forza nella casa dove fino a poco prima abitava ma di proprietà esclusiva dell’altro commette violazione di domicilio. A sancirlo è la Cassazione con la sentenza 3998/19, pubblicata oggi dalla quinta sezione penale.
Bocciato il ricorso di un uomo condannato a sei mesi di carcere per violazione di domicilio aggravato perché, dopo la rottura con la sua ex che gli costava l’allontanamento dall’abitazione, con forza si reintroduceva nell’appartamento sfondando letteralmente la porta e colpendo la ex partner con schiaffi e pugni al volto. La Corte di appello conferma la decisione di primo grado: si configura la violazione di domicilio aggravato perché con la fine della relazione sentimentale, l’imputato, che non possedeva nemmeno le chiavi dell’appartamento, perdeva anche il diritto che fino a quel momento poteva vantare in base alla convivenza, di entrare nell’appartamento.

Anche gli “ermellini” sono sulla stessa lunghezza d’onda e respingono il gravame rilevando che nel caso in esame, «l’allontanamento del ricorrente dal luogo di convivenza, senza mantenere la disponibilità delle chiavi di accesso, a seguito della decisione con la quale la donna aveva messo fine alla loro relazione, ha decretato oggettivamente la fine della convivenza e, con essa, la titolarità dello jus probandi in capo all’imputato, poiché, a quel punto, l’unica avente diritto all’abitazione stessa e l’unica titolare del diritto di esclusione di terzi, anche nei confronti del suo ex convivente, era la donna, con la conseguenza che la condotta del ricorrente integra la violazione di domicilio, essendosi introdotto nell’abitazione della sua ex compagna contro la sua chiara ed espressa volontà». Il collegio condanna il ricorrente al pagamento delle spese di processo.