Violenza sessuale di gruppo, il mero spettatore non ne risponde ma l’istigatore si
Il caso di una ragazza vittima degli abusi dei compagni
Principio analogo espresso da altre sentenze Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Della violenza sessuale di gruppo risponde l’istigatore ma non il mero spettatore.
Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15211 del 20 aprile 2012, è intervenuta sul caso di una presunta violenza sessuale da parte di alcuni minorenni su una coetanea.
In questo caso la Suprema corte ha accolto il ricorso della Procura che aveva impugnato l’assoluzione dei ragazzi per incongruenze nelle dichiarazioni rilasciate dalla ragazza subito dopo il fatto.
È stata un’occasione per la terza sezione penale di fornire chiarimenti importanti su un reato che sembra diffondersi a macchia d’olio. In particolare ad avviso della Corte, «il concetto di partecipazione, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609 bis cod. pen.), dovendo invece – secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo
materiale o morale all’azione collettiva. Per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo, è necessaria, quindi, la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile». Sicché il concorso di persone nel reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso.