Violenza sessuale, niente attenuanti all’insegnante che ha rapporti consenzienti con la minore solo tre volte in un anno, 10 luglio 2012

da | Lug 11, 2012 | Anno 2012

Violenza sessuale, niente attenuanti all’insegnante che ha rapporti consenzienti con la minore solo tre volte in un anno
L’affidamento della vittima scatta anche se l’uomo è un supplente e non un docente diretto della giovane


Non ha diritto alle attenuanti il supplente che ha rapporti sessuali consenzienti con la minore di sedici anni, anche se questi sono solo tre in un anno. Non solo. L’uomo è considerato un affidatario della giovane anche se non è direttamente un suo docente.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 27282 del 10 luglio 2012.
In particolare la terza sezione penale ha motivato la decisione spiegando che quanto al rapporto di affidamento per ragioni di istruzione di cui all’art. 609 quater, primo comma, n. 2), cod. pen., deve rilevarsi che tale rapporto sussiste anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale. Correttamente, dunque, si è ritenuto che, nella specie, gli abusi sessuali siano stati commessi nell’ambito del rapporto di affidamento che si instaura tra insegnanti e alunni della medesima struttura scolastica; sicché è irrilevante che la minore, che frequentava la scuola, non fosse allieva diretta dell’imputato. Nella specie, l’imputato, era sicuramente, anche in assenza di un diretto rapporto di istruzione con la vittima, componente della struttura scolastica e, dunque, investito di compiti di vigilanza e custodia di tutti gli allievi che la frequentavano, essendo anche incaricato di svolgere sostituzioni nelle varie classi, che lo ponevano in diretto contatto con essi.